Statuto
ART 1: COSTITUZIONE

E’ costituita un’Associazione Internazionale denominata: “OLISTICA PER LA VITA” Essa è regolata dal presente Statuto e per quanto esso non disponga, dal Codice Civile e dal D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997.
ART 2: SEDE

La sede legale è presso l’abitazione del legale rappresentante (Presidente).
ART 3: DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.
ART 4: FINALITA’ E ATTIVITA’

L'Associazione “OLISTICA PER LA VITA” non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.
Essa si propone la libera ricerca per l’individuazione ed il confronto di nuove fonti scientifiche, religiose e filosofiche per lo sviluppo di una nuova cultura planetaria.
I mezzi per il raggiungimento di questo enunciato nascono :
  • dal confronto serio tra culture diverse, analizzando le loro posizioni alla luce della nuova razionalità, privilegiando momenti d’incontro di carattere internazionale, forme di discussione in rete, conferenze informative e di presentazione;
  • dalla ricerca di nuovi percorsi impegnati al raggiungimento dell’armonia, supportati da un cammino tecnico scientifico, all’interno del quale verranno definite categorie e indagini al fine di sostenere nuove azioni su strutture ed idee;
  • dalle scienze, come strumento di evoluzione per la promozione dell’umanità e sviluppo della natura, in modo da sfruttare tutte le loro sfaccettature e potenzialità al fine di dimostrare il disegno armonico del vero cammino completo dell’esistenza umana.
Questi scopi vengono perseguiti attraverso la realizzazione di conferenze, dibattiti, corsi, congressi, simposi, portali-siti internet, sistemi multimediali, periodi di training, scambi culturali nazionali ed internazionali, pubblicazioni scientifiche e divulgative, borse di studio, donazioni (arredi, attrezzature tecniche, apparecchiature, etc) per la concretizzazione degli scopi istituzionali, nonché attraverso il coinvolgimento di stampa e televisione.
ART 5: SOCI

L’iscrizione all’Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età che condividano ed accettino le finalità e le attività che la stessa si propone.
Gli associati, che hanno tutti gli stessi diritti, si distinguono in:
  • fondatori: i firmatari dell’atto costitutivo;
  • ordinari: le persone che aderiscono all’Associazione versando la quota di iscrizione annua;
  • sostenitori: le persone che aderiscono all’Associazione versando oltre che la quota di iscrizione annua, un’ulteriore sovvenzione o lascito a favore dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; le dimissioni vanno presentate per iscritto.
ART 6: AMMISSIONE

La domanda di ammissione, indirizzata al legale rappresentante dell’Associazione e recante le generalità del richiedente, deve essere accettata dal consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile delibera sull'accettazione o sul rifiuto delle candidature, senza obbligo di motivazione.
I soci fondatori, al momento dell’istituzione dell’Associazione “OLISTICA PER LA VITA”, versano € 100.00 (cento euro), comprensive della quota sociale annua.
La quota sociale annuale è attualmente fissata in € 24.00 (ventiquattro euro); essa potrà essere documentatamente aggiornata dal consiglio direttivo.
Successivamente il socio assume la relativa qualifica, i diritti ed i doveri conseguenti. La qualifica di socio non decade in assenza del pagamento della quota associativa. I soci morosi non hanno diritto di voto e non possono beneficiare delle iniziative dell’Associazione, fino a regolarizzazione della situazione contabile per l’anno in corso. Il socio decade per dimissione scritta o per motivi gravi che verranno preventivamente contestati all’interessato dal consiglio direttivo. La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile ad altri.
ART 7: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
  • Gli Associati hanno diritto:
    • di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
    • di informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
    • di svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
    • di essere rimborsati dalle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea degli associati;
    • di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.
  • Gli Associati sono obbligati:
    • al versamento del contributo associativo minimo stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno; da tale termine decorre il periodo di morosità;
    • all'osservanza del presente Statuto;
    • all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
    • al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo;
    • a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;
    • ad un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale, verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione.
ART 8: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:
  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • il Comitato Scientifico
Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai benefici di dette attività: possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi dell’Associazione.
ART 9: ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
  • L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; in quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dev'essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.
  • L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo.
  • L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo.
  • Spetta all'assemblea:
    • eleggere i membri del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in conformità quanto stabilito dal successivo art. 10;
    • eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • l’Assemblea può proporre al Consiglio Direttivo di istituire Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino. Queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più;
    • stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
    • approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio;
    • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
    • approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo;
    • discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.
    • deliberare sulle modifiche al presente statuto;
    • deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
  • La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata otto giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
  • L'assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; mentre - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dagli associati intervenuti. La deliberazione in assemblea è presa a maggioranza degli associati intervenuti.
  • Solo nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. La deliberazione allo scioglimento nonché alla devoluzione del patrimonio, si ottiene con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.
  • Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.
  • Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
  • Non è ammesso il voto per corrispondenza.
  • Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.
ART 10: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • Al Consiglio direttivo spetta l’attuazione concreta dei fini sociali. Esso è composto da sette membri, di cui i due terzi sono soci fondatori, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; esso nomina al suo interno:
    • un Presidente;
    • un Vicepresidente;
    • un Segretario;
    • il Tesoriere;
    • un Direttore Scientifico;
    • uno o più Consiglieri.
  • Tutti i membri vengono eletti dall'assemblea.
  • Il Direttore Scientifico elegge a sua volta uno o più Consulenti Scientifici, con la funzione di consulenza medico scientifica.
  • Se si verificasse la necessità di coinvolgere professionisti appartenenti a varie discipline, il Direttore Scientifico può organizzare dei comitati scientifici formati da persone di chiara competenza del settore.
  • Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta
  • Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
  • Il Consiglio direttivo provvede a gestire l'attività sociale. É investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.
  • Il Consiglio direttivo può proporre all'assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei Regolamenti interni.
  • Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
ART 11: IL PRESIDENTE
  • Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti. Può venire eletto con uguale modalità un Vice-Presidente.
  • Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
  • Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.
  • Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma.
  • Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.
  • Il Presidente convoca l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
  • Sottoscrive il verbale dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo e custodisce il libro dei verbali presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati da tutti gli associati.
  • In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente delegato.
ART 12: VICE-PRESIDENTE – SEGRETARIO– TESORIERE - DIRETTORE SCIENTIFICO

Il/i Vice-Presidente:
  • Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive deleghe scritte.
  • In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente delegato sostituisce il Presidente.
Il Segretario:
cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere:
nominato ai sensi dell'Articolo 10, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Il Direttore Scientifico:
nomina e coordina il Comitato Scientifico.
ART 13: GRATUITÁ E DURATA DELLE CARICHE
  • Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni.
  • Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo
ART 14: RISORSE ECONOMICHE
  • L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • contributi degli associati;
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finanziati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • contributi di organismi nazionali e internazionali;
    • beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;
    • avanzi di gestione;
    • rimborsi derivati da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da DM del 25.05.95;
    • ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.
  • I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, si può procedere alla restituzione di quanto versato alla Associazione.
  • I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
  • I fondi vengono depositati presso l'Istituto stabilito dal Consiglio.
  • Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.
ART 15: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
  • Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  • Il Bilancio Consuntivo deve rispettare le disposizioni dell’art.3 della L266/91.
  • Sia il Bilancio Consuntivo che quello Preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro il 30 di Aprile di ogni anno.
  • Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
  • Copia del bilancio è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
  • All’Associazione sarà vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve (o) di capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART 16: MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Comitato Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
ART 17: DURATA DELL' ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
  • La durata dell'Associazione e' illimitata
  • In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'Articolo 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sociale e aventi fini non di lucro. A tal fine il Comitato Direttivo potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
ART 18: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
  • Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
  • L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
ART 19: RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto altrimenti stabilito, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.
Eventi
Nessun evento inserito.
La medicina alternativa si sviluppa anche grazie alle università che lavorano tutti i giorni per trovare nuove cure alternative per cancro, sclerosi multipla e malattie genetiche.